Consiglio di Istituto
Il Consiglio di Istituto (cfr. art. 8 del D.L.vo 16 aprile 1994, n.297), istituito per realizzare la partecipazione nella gestione della scuola, è formato nelle scuole medie dalle rappresentanze elette del personale insegnante, dei genitori degli allievi e del capo d'Istituto.
Nella prima seduta il Consiglio di Istituto è presieduto dal capo d'Istituto ed elegge, tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio stesso, il proprio presidente. Può essere eletto anche un vice presidente.
Il presidente convoca e presiede il Consiglio e ne dirige le discussioni; affida le funzioni di segretario del Consiglio ad un membro del Consiglio stesso; autentica, con la propria firma, i verbali delle adunanze redatti dal segretario del consiglio. Normalmente il Consiglio d'Istituto deve essere convocato dal suo presidente dopo che la Giunta esecutiva, in relazione alle questioni che devono essere affrontate per il funzionamento della scuola, ha preparato e fatto pervenire al presidente del consiglio stesso uno schema di ordine del giorno.
Il Consiglio di Istituto e la Giunta esecutiva durano in carica per tre anni scolastici; i membri che nel corso del triennio perdono i requisiti di eleggibilità vengono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste.